La presente per comunicarVi che lo studio rimarrà chiuso per ferie da Lunedì 7 Agosto 2023 a giovedì 31 Agosto 2023 compresi.
Di seguito alcune informazioni utili durante tale periodo per eventuali esigenze relativo al settore paghe:

– di comunicazioni di assunzione occorrerà inoltrare il modello UNIURG, il giorno antecedente l’inizio dell’attività lavorativa, collegandosi alla piattaforma di cui al link https://couniurg.lavoro.gov.it/ . L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione con lo Spid (si allega manuale esplicativo)
CO-Unificato-Urg-manuale-utente
– nel caso di infortunio inoltrare la denuncia cartacea (modello disponibile su www.inail.it) a mezzo PEC o raccomandata A.R. all’INAIL di competenza entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, allegando sempre copia del certificato e copia della presente comunicazione.

Inoltre anche quest’anno, il contenzioso, compreso quello fiscale, è sospeso dal 1° al 31 agosto 2023. Pausa estiva anche per le scadenze tributarie che, quest’anno, si riattiveranno il 21 agosto.

Di seguito, la sintesi della sospensione feriale dei termini processuali e non.

La sospensione feriale dei termini processuali

L’art. 1 della legge n. 742 dil 1969, contenente “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sia sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprenda a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Dove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Questa norma è applicabile anche al processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546/1992 (v. artt. 21, 22, 23, 32, 38, comma 3 e 51), con alcune precisazioni.
La sospensione in esame si applica alla notifica dei ricorsi, degli appelli, nonché al ricorso per Cassazione, ed anche ai depositi presso le segreterie (costituzioni in giudizio).
Tuttavia, essa non si applica ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi (v. art. 5 legge n. 742 del 1969).
Con l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il legislatore ha chiarito che ai 90 giorni previsti per la conclusione della mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
L’art. 7-quater, comma 18, del D.L. m. 193/2016 (legge n. 223/2016), ha invece disposto che “I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
Non trattandosi di un termine processuale, non è invece soggetto a sospensione quello relativo all’annullamento in autotutela. Come pure la sospensione non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo.

Le altre sospensioni

Oltre alla sospensione dei termini processuali, durante l’estate scatta un periodo “feriale” anche per le scadenze tributarie.
Infatti, l’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223 del 2006 (legge n. 248/2006), ha “rinviato” al 20 agosto gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi da corrispondere mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno (quest’anno, peraltro, il 20 agosto è domenica, quindi l’ultimo giorno utile diventa il 21).
La norma fa riferimento al versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997, che espressamente riguardano i contributi da versare all’INPS, e considerando che il decreto riguarda gli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, il differimento non può riguardare i contributi in autoliquidazione dovuti alla Cassa forense.
Sempre in base all’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre anche i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate, o da altri enti impositori.
Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA.
L’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016, prevede, invece, la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre del termine di 30 giorni per il pagamento degli importi dovuti a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Augurando a tutti Buone Vacanze, Vi salutiamo cordialmente