La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2021”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021 o il 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2021”;
– le novità della “Certificazione Unica 2021”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2021” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2021” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.