Con la conversione nella Legge n.126 del 13 ottobre 2020 del c.d. Decreto “Agosto” viene confermata la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari”.
Di fatto si tratta di 5 mesi di slittamento dal previsto termine del 30 novembre 2020.
La proroga, anche se non specificato nella norma, sono pure le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto ma resta subordinata alle seguenti condizioni la prima di natura soggettiva e cioè:
– esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
la seconda oggettivache consiste aver avuto, nel primo semestre 2020, una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Si precisa inoltre che, in riferimento ai chiarimenti forniti in occasione di precedenti provvedimenti nello stesso ambito applicativo, il differimento riguarda anche i soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR quindi anche:
– i soci di società di persone;
– i collaboratori di imprese familiari;
– i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
– i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
– i soci di società di capitali “trasparenti”;
nonché I contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).