Si ricorda che l’art. 1, comma 1, n. 9) del DPCM 11 marzo 2020 raccomanda l’adozione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” ne consegue che, la prosecuzione e/o il riavvio dell’attività, è consentita solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione.
A tal fine è consigliabile, al di là dell’obbligatorietà intrinseca prevista dalle diposizioni fin qui pubblicate, l’adozione di protocolli anticontagio soprattutto in considerazione del fatto che il datore di lavoro, in relazione a tale emergenza, è chiamato:

  • assolvere agli obblighi di adeguata informazione del personale dipendente, predisponendo per esempio depliant o cartelli che informino il personale circa l’obbligo di rispettare le adeguate norme igienico sanitarie, di tenersi alla distanza interpersonale minima di un metro e di restare o fare ritorno presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, anche in caso di insorgenza degli stessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, avendone cura di informare il proprio datore di lavoro; rendendo noto il divieto di ingresso nei loghi di lavoro a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; disponendo controlli della temperatura corporea prima dell’accesso ai locali, nel rispetto della normativa in tema di privacy;  indicando la gestione dei rapport con i fornitori a cui, per esempio, può essere fatto divieto scendere dai propri mezzi e per i quali disporre adeguate procedure di ingresso, transito e uscita, per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale dipendente.
  • provvedere alla pulizia dei locali che dovrà essere adeguata alla situazione sanitaria in atto, predisponendo sanificazioni e ventilazioni periodiche degli ambienti, delle aree comuni (prevedendo ad esempio la pulizia della pulsantiera delle macchinette erogatrici di snack e bevande) e delle postazioni di lavoro, avendo cura di utilizzare con detergenti adeguati tastiere dei pc, schermi touch, mouse, sia negli uffici che nei reparti produttivi. In caso di presenza in azienda di un soggetto positivo al COVID-19, occorrerà fare riferimento ai protocolli di sanificazione indicati dal Ministero della Salute.
  • disporre l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale quali le mascherine (conformi agli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o, in caso di difficoltà di approvvigionamento, di quelle corrispondenti alle indicazioni dell’autorità sanitaria), da usare  con ad altri strumenti (guanti, occhiali, ecc.) laddove le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Tra le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, segnaliamo alcuni strumenti e/o accorgimenti che, ove possibile, possono essere applicati da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente come il lavoro agile o “smart working”; la fruizione di ferie e permessi retribuiti, la chiusura di reparti diversi dalla produzione, la rimodulazioni dei livelli produttivi attraverso, per esempio, l’adozione di scaglionamenti degli orari di ingresso e di uscita di tutti i dipendenti, la turnazione dei dipendenti impiegati nella produzione, la creazione di gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, la sospensione e/o l’annullamento delle trasferte, i viaggi di lavoro e gli eventi di formazione in modalità in aula (resta possibile la formazione a distanza) e che, data la situazione di emergenza, il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non comporta l’impossibilità di continuare a svolgere lo specifico ruolo/funzione.

Al pari del datore di lavoro, tenuto a tutelare la salute e la sicurezza del personale dipendente nella situazione di emergenza sanitaria in corso, anche il lavoratore stesso è tenuti a rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie impartite, all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro, nonché ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante lo svolgimento del proprio lavoro in mancanza, potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari.
Lo studio resta a disposizione nel fornire consulenza ed assistenza in materia.
Cordiali Saluti.