E’ stato approvato il Decreto Liquidità il cui testo è ancora in bozza. Si fornisce quindi una breve anticipazione dei contenuti del Decreto basate sulla dichiarazioni serali del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico. Sarà cura dello scrivente redigere un documento di approfondimento basato sulla versione definitiva del decreto al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In sintesi:

Importi di prestiti fino a 25.000 euro nel decreto liquidità

Per richieste di prestiti fino a 25.000 i nuovi finanziamenti saranno concessi da banche, e altri intermediari finanziari, e la garanzia che coprirà il 100% dell’importo sarà fornita gratuitamente dallo Stato attraverso l’intervento del Fondo centrale di garanzia. Si dovrà trattare di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19, da autocertificare ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. L’inizio dei pagamenti delle rate di rimborso sarà previsto non prima di 18/24 mesi. La durata dei prestiti sarà da 24 fino a 72 mesi.

Gli importi erogabili saranno di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, volume di ricavi che risulta dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

Dalle dichiarazioni fornite sembra che il prestito sia subordinato alla condizione che il richiedente abbia già esaurito la propria capacità di utilizzo del credito già rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Piccole e medie imprese con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro

Per questi soggetti il Decreto Liquidità prevede la garanzia del fondo, con copertura al 100% purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi e abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi e comunque, non superiore al 15% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (ovvero, per i soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000).

La predetta garanzia è concessa, sulla base dell’applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese, a condizione che:
1) su tali operazioni finanziarie il soggetto richiedente applichi determinate condizioni economiche previste dal testo normativo;
2) il 50% delle somme accordate sia destinato al pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, di affitti, locazioni e altri costi fissi aziendali ovvero a saldare i debiti contratti con i propri fornitori.