Il DPCM 22 marzo 2020, alla firma del Presidente del Consiglio nella tarda serata di ieri, sembra aver fatto chiarezza circa i dubbi sorti dopo l’emanazione delle ordinanze regionali che disponevano la chiusura di alcune attività.
In sintesi sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso DPCM.

Le disposizioni contenute nel predetto decreto si applicano da oggi e sono efficaci fino al prossimo 3 aprile, fermo restando che le imprese destinatarie del provvedimento di sospensione hanno la possibilità di completare le attività in corso entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce giacente.

In considerazione poi, che la potestà legislativa in materia è attribuita al Governo centrale, le disposizioni del DPCM si applicherebbero comunque anche a Piemonte e Lombardia, in cui apposite ordinanze emanate il 21 marzo avevano disposto la chiusura di alcune attività come ad esempio gli studi professionali anche se, a onor del vero, al di là del conflitto di competenza, la questione non dovrebbe riguardare lo scrivente studio, dato che anche nelle due citate ordinanze regionali, si dispone la chiusura dell’attività professionali, “salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”. Allo stato attuale resta comunque il dubbio su fatto che le ordinanze regionali potrebbero previgere sul DPCM in quanto più restittive.

In allegato:
Dpcm 22 marzo 2020
All.1

Restano inoltre consentite le attività “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”.
Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.

Vedi modello di comunicazione alla prefettura:
Comunicazione_PREFETTURA_DPCM 22032020