Il Ddl di conversione del DL 34/2019, approvato dalla Camera il 21.6.2019, modifica i termini per l’assolvimento di alcuni obblighi in ambito IVA.
In particolare, a partire dall’1.7.2019, viene prevista la possibilità di:
– emettere la fattura entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art.6 del DPR 633/72, contro i dieci previsti attualmente dall’art. 21 co. 4 dello stesso DPR;
– trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Ricordiamo che, per il primo semestre di applicazione dei nuovi obblighi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, vige la disapplicazione delle sanzioni qualora l’invio dei dati sia effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tra le altre novità si segnalano:
– l’integrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle e-fatture che non recano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo;
– la possibilità di effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre con la dichiarazione IVA annuale (purché questa sia presentata entro il mese di febbraio).
– che l’art. 13 del DL 34/2019, elimina il riferimento al termine del mese di luglio 2019 per il primo invio dei dati delle vendite a distanza da parte delle piattaforme informatiche che hanno facilitato tali operazioni ai sensi dell’art. 11-bis co. 11-15 del DL 135/2019.