La Camera dei deputati ha approvato ieri il Ddl, di conversione del Dl 34/2019, il quale passerà ora al Senato per il voto definitive. In sostanza viene confermato che termine dei versamenti delle imposte per i soggetti che applicano i nuovi ISA slitta al 30 settembre 2019, così come per i soggetti che partecipano società, associazioni e imprese ai sensi degli art.5, 115 e 116 del TUIR.
La norma, invece, non prevede espressamente che la proroga si estenda anche ai soggetti per i quali operino cause di esclusione dagli ISA, diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori a 5.164.569 di euro ed ai c.d. minimi e forfetari. A tal proposito si potrebbe ritenere, per analogia, come era avvenuto in passato per la proroga relativa agli studi di settore, che possano beneficiare della proroga tutti i soggetti svolgenti un’attività per la quale sia stato approvato il relativo modello ISA, anche in presenza di una causa di esclusione diversa dal limite di ricavi o compensi in precedenza citato. Si attendono chiarimentiin tale senso.
Per gli altri soggetti restano confermati i termini ordinari del 30 giugno (1° luglio in quanto il 30 è domenica) e del 31 luglio, con la maggiorazione dell’0,4%.
Il differimento dei termini avrà effetto negativo per coloro che opteranno per la reteizzazione dei pagamenti in quanto vedranno una compressione del numero delle rate le quali si ridurranno al numero di tre, con scadenze diversificate per i titolari di partita IVA e non.
In sede di conversione è stato inoltre approvato il differimento del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP da parte dei soggetti aventi periodo d’imposta 2018 coincidente con l’anno solare al 30 novembre (2 dicembre in quanto il 30 è sabato).