Il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le prime norme del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (C.C.I. D.LGS. n. 14/2019) in particolare quelle di interesse societario. L’art. 389, infatti, dispone che la maggior parte del C.C.I. entrerà in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. (14 febbraio 2019), mentre una parte delle norme, tra cui appunto quelle della Parte II del Capo VII, sono entrate in vigore lo scorso sabato 16 marzo.

Assetti organizzativi.
Risulta già operativo il secondo comma dell’art. 2086 c.c., come modificato dall’art. 375 C.C.I., ai sensi del quale, si cita testualmente “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. L’art. 2086, comma 2, così modificato, viene richiamato anche dalle norme in materia di società di persone, s.r.l. e s.p.a.: artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 c.c.

Responsabilità degli amministratori.
E’ entrato in vigore pure l’art. 378 sulla responsabilità degli amministratori con la conseguenza che “la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale diventa fonte espressa di responsabilità, come disposto dal nuovo art. 2476; così pure l’art. 2486 c.c. che prevede anche un criterio di quantificazione del danno.

Nomina degli organi di controllo.
Infine, è già in vigore l’art. 2477 c.c., come modificato dall’art. 379 c.c.i., che prevede nuove soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.