L’art. 1 co. 1070 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) modifica il DLgs. 38/2005, inserendo l’art. 2-bis, ai sensi del quale i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo decreto, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, hanno la facoltà di applicare i principi contabili internazionali. La norma concede, quindi, la facoltà di adottare i principi IAS/IFRS ad alcuni soggetti, in precedenza individuati tra quelli obbligati all’utilizzo di detti principi, ove i loro titoli non siano quotati. Come evidenziato dalla Relazione tecnica, i soggetti interessati dalla disposizione sono, per la maggior parte, banche e intermediari finanziari con titoli non quotati.L’art. 1 co. 1071 della L. 145/2018 stabilisce che la predetta facoltà può essere fatta valere a decorrere dall’esercizio precedente all’1.1.2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019) e, quindi, dall’esercizio 2018 per i soggetti “solari”. L’Autore solleva alcune perplessità in merito alla disposizione in esame, ricollegabili, in primo luogo, all’assenza di disposizioni di coordinamento che disciplinino il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali.