Si rende noto che, con riferimento all’obbligo di indicazione della figura del RSPP nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R), redatto ad opera del datore di lavoro, la sentenza della Corte di Cassazione n.21053 dell’11 settembre 2017 ha stabilito che, in caso di controllo, il documento stesso e/o il nominativo della figura in oggetto fossero omessi (mancata osservazione di disposizioni formali), l’organo verificatore debba procedere alla revoca di tutte le agevolazioni contributive utilizzate dal datore di lavoro con il conseguente recupero delle somme non spettanti e l’aggravio delle sanzioni e degli interessi conseguenti. Pertanto invitiamo la Gentile Clientela di verificare di aver adempiuto a tali obblighi.
Ricordiamo inoltre che da giovedì 12 ottobre p.v. è obbligatorio comunicare all’INAIL, anche se ai soli fini statistici e informativi, gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi di almeno un giorno oltre a quello dell’infortunio. Da tale data, pertanto, i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all’INAIL, ai soli fini statistici e informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, anche i dati degli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno esclusa la giornata dell’infortunio. In caso di omessa o ritardata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.Resta invece invariato l’obbligo, per il datore di lavoro, di denuncia degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, oltre a quello dell’infortunio, ed invariate restano le sanzioni (in caso di omessa e/o ritardata denuncia) che vanno da 1.000 a 4.500 euro. In considerazione che il certificato medico sarà reso disponibile telematicamente dall’istituto, e che da tale momento decorrono le 48 ore utili per la comunicazione, si invitano le s.v. a comunicare allo studio tempestivamente gli eventuali infortuni