Il Decreto Legge 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, pubblicato in GU n.249 del 24-10-2016, avvia ufficialmente la fatturazione elettronica B2B.

Con la pubblicazione in GU di tale decreto infatti, l’Agenzia delle Entrate definisce le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche ed i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, sancendo concretamente l’inizio dei processi di fatturazione elettronica per aziende e professionisti.

Ricordando che la fatturazione elettronica non è una novità, visto che dal 6 Giugno 2014 si è dovuto fare i conti con quella obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione (P.A.), ora  i due provvedimenti citati avviano di fatto la fatturazione elettronica per aziende e professionisti ed, in un certo senso, introducendo un obbligo per i soggetti interessati  i quali al fine di usufruire dei vantaggi fiscali di seguito descritti a seguito  dell’applicazione integrale dei processi di fatturazione elettronica.

Analizzando il Decreto 193/2016, al Capo II, misure urgenti in materia fiscale e nell’art. 4 Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione, si dispone che “In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. 2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione….
Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Ne consegue che, per ottenere i vantaggi fiscali già indicati dal decreto legislativo del 5 agosto 217 di seguito descritti:
• Esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo spesometro;
• Esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni operazioni blacklist;
• Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
• Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
• Esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;
• Diritto a ricevere rimborsi entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
• Verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti ad 1 anno;
• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
• Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro.

il contribuente può operare le seguenti scelte:

a) Inviare trimestralmente, come indicato sopra dal decreto legge 193/2016, all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

b) Applicare il processo di fatturazione elettronica, inviando le fatture elettroniche, secondo quanto indicato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, tramite il Sistema di Interscambio, già precedentemente utilizzato per le fatture elettroniche verso la PA.

Pertanto, coloro che adotteranno la fatturazione elettronica, già obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, potranno evitare la predetta comunicazione trimestrale di cui al punto a), evitando il rischio di sanzioni per eventuali errori nei dati trasmessi (per esempio € 25,00 ad ogni mancata comunicazione di fattura emessa fino ad una somma massima di € 25.000,00 e senza l’applicazione del cumulo giuridico), oltre usufruire di tutti i benefici fiscali sopra descritti.

Ora, per i soggetti interessati (aziende e professionisti), non resta che affrontare la questione nel modo più corretto possibile, proprio per questo, suggeriamo loro di non vedere la fatturazione elettronica come un problema ma anzi come una opportunità iniziando a digitalizzare i propri processi gestionali anche attraverso il processo di dematerializzare del documento, tutto ciò in un’ottica di vera innovazione digitale.

In questo contesto MD STUDIO, ancora una volta, si propone come partner affidabile affiancando imprese e professionisti nella quotidiana gestione della propria attività.
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