E’ stata pubblicata la presente Circolare la quale analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2018”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2018 o il 31.10.2018 (termine di presentazione del modello 770/2018) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 31.3.2018.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2018”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2018” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2018” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.